Tra le ottime novità di quest’anno, c’è l’introduzione del Bonus Facciate nella Legge di Bilancio 2020, un’agevolazione fiscale del 90% delle spese documentate e sostenute per interventi di recupero o restauro della facciata esterna.
Ma quali sono i requisiti per ottenere il bonus?
A CHI SPETTA IL BONUS FACCIATE
Il bonus può essere richiesto per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
Per sapere se la tua abitazione rientra nelle zone indicate nel decreto basta considerare i seguenti requisiti:
- La Zona A comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, incluse porzioni di essi e le aree circostanti, che possono considerarsi parte degli agglomerati stessi;
- La Zona B o “zona di completamento” comprende invece le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Per zone parzialmente edificate si intendono le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti sia non inferiore al 12,5% della superficie e una densità territoriale superiore ad 1,5 mc/mq.
Cattive notizie invece per i proprietari degli immobili ubicati nella Zona C, comprendente le «aree di espansione urbanistica», che restano esclusi dalla possibilità di beneficiare del bonus facciate.
I LAVORI CHE RIENTRANO NEI REQUISITI DEL BONUS FACCIATE 2020
Il Bonus facciate vale solo per le spese sostenute nell’anno in corso e documentate, effettuate quindi con strumenti di pagamento tracciabili, per interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna. Tra le spese rientrano quindi anche l’intonacatura e la verniciatura, il rifacimento di ringhiere, decorazioni, sostituzione dei pavimenti dei balconi, impianti di illuminazione e i sistemi di smaltimento delle acque piovane. La detrazione fiscale vale anche per i lavori effettuati su unità immobiliari indipendenti.
Il bonus è fruibile soltanto sotto forma di detrazione d’imposta, ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a partire dall’anno di sostenimento delle spese. Sono da considerarsi non ammesse la cessione del credito e lo sconto sul corrispettivo.
REGUISITI ENERGETICI
Nel caso in cui l’intervento per il recupero della facciata superi il 10% dell’intonaco della superficie lorda dell’edificio, influenzando lo stesso dal punto di vista termico, dovranno essere soddisfatti i requisiti per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico, oltre ai valori limite della trasmittanza termica. In tal caso, sarà l’Enea a verificare, attraverso azioni di monitoraggio, il risparmio effettivamente conseguito a seguito della realizzazione degli interventi.
LA RISPOSTA DI ATLAS CONCORDE
Un’ottima risposta all’esigenza di progettisti e costruttori interessati ad accedere al bonus realizzando facciate, nel rispetto dei requisiti energetici previsti, è rappresentata dal gres porcellanato di Atlas Concorde, un materiale ideale per la realizzazione di interventi di facciate esterne, in grado di affiancare alle prestazioni termo-igrometriche e qualità tecnica un elevato pregio estetico per ogni esigenza architettonica.